QUADRO RT : PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

SEZIONE I – PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVÀ

Tratto dal sito delle Agenzie delle Entrate, utile per la compilazione del qudro RT di UNICO per conti esteri o in regime dichiarativo

La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti”.
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono quelli derivanti da:

  • cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Non rientra in questa sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “Black list” (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tramite l’esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vi rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti (indipendentemente, per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano). Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni in soggetti esteri nonché titoli e strumenti finanziari di natura non qualificata di cui all’art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR. Vale a dire, i titoli nonché gli strumenti finanziari in ordine ai quali la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi). Inoltre, nel caso di titoli strumenti emessi da soggetti esteri tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. Devono, inoltre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);
  • cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter);
  • contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater);
  • cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell’art. 67, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di APPENDICE “Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni”.

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui abbia il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto “scudo fiscale”) di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l’importo indicato nella stessa dichiarazione. Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR, il comma 6 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione. Il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all’adeguamento di cui all’abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991. Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1º luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente utilizza il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell’art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d’investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell’art. 67, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell’ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell’applicazione dell’imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l’utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 67, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch’essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 8 dell’art. 68 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d’imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d’imposta in cui l’opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell’opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l’operazione economica ad essa sottesa.
L’applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l’opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l’opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell’imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto d’opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 9 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2006.
Nel rigo RT1, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
La casella di colonna 1 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT2colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT1.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel rigo Quadro RT 3colonna 2, indicare l’imponibile che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo RT2, colonna 2, e quello del rigo RT1.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT10. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni II e III del presente quadro.
Nel rigo Quadro RT 4, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT10 del quadro RT del Modello UNICO 2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione.
Nel rigo Quadro RT 5colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).
La somma degli importi di cui ai righi RT4, e RT5, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui al rigo RT3, colonna 2.
Nel rigo Quadro RT 6, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT3, colonna 2, e gli importi dei righi RT4 e RT5, colonna 2.
Nel rigo Quadro RT 7, indicare l’imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell’importo di rigo RT6.
Nel rigo RT8, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT7. A tal fine si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2006, Persone fisiche, al netto dell’importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel rigo RT9, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari alla differenza tra l’importo del rigo RT7 e l’importo del rigo RT8.
Nel rigo RT10, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

SEZIONE II – PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Ai fini dell’individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice “Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti”. Si tratta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni) costituite dalla cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali). Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all’art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I). Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I) quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di Appendice “Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni”.

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall’articolo 68, illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla sezione I, a cui si rinvia. Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 al comma 3 dell’articolo 68 del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 per cento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del TUIR. In relazione a quest’ultime plusvalenze dovrà essere compilata la Sezione III del presente quadro. Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, il 40 per cento dell’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dal 40 per cento delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata. Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione II

righi da Quadro RT11 a Quadro RT17 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2006.
Nel rigo RT11, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT12 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT12, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel rigo RT13, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo RT11 e quello del rigo RT12, colonna 2.Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT24. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I e III del presente quadro.
Nel rigo RT14, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT24 del quadro RT del Modello UNICO 2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel rigo RT15, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT13, colonna 2 e quello del rigo RT14. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT24, suddivise per ciascun periodo d’imposta.
Nel rigo RT16, indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 2, costituito dal 40 per cento dell’importo del rigo RT15.
Nel rigo Quadro RT 17, indicare l’imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

SEZIONE III – PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETà O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

Modalità di compilazione della Sezione III

righi da RT18 a RT23 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list”, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2006.

Nel rigo Quadro RT 18, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di colonna 1 del rigo RT19 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel rigo RT19colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel rigo Quadro RT 20colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo RT18 e quello del rigo RT19, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT25. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I e II del presente quadro.
Nel rigo Quadro RT 21, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT24 (eccedenze fino all’anno 2003) e nel rigo RT25 del quadro RT del Modello UNICO 2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel rigo RT22, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT20, colonna 2 e quello del rigo RT21. Tale importo costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 2.
Nel rigo RT23, indicare l’imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per cento, anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Minusvalenze non compensate nell’anno

Nel rigo RT24, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2002, 2003, che non si sono potute compensare nella Sezione II e III, quelle relative ai periodi d’imposta 2004 e 2005 che non si sono potute compensare nella sezione II e nella colonna 5 le minusvalenze della sez. II derivanti dalla presente dichiarazione.
Nel rigo RT25, nella colonna 4, indicare, l’eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2004 e 2005, e nella colonna 5 le minusvalenze della sezione III derivanti dalla presente dichiarazione.

Riepilogo importi a credito

Nel rigo Quadro RT 26, indicare:

  • colonna 1, l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX6, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2006;
  • colonna 2, la parte dell’eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
  • colonna 3, l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX6 del quadro RX, costituito dal risultato della seguente operazione:
    RT26 col. 1 – RT26 col. 2 – RT8

Nel rigo Quadro RT 27, indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT17 e RT23. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 67, COMMA 1, LETT. C E C-BIS DEL TUIR AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 282 DEL 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Nei righi da Quadro RT 28 a Quadro RT 32 devono essere distintamente indicate le operazioni poste in essere ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2005 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato sino al 30 giugno 2006 il relativo versamento dell’imposta sostitutiva (ovvero della prima rata).
Si fa presente, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata nelle apposite sezioni I, II o III del quadro RT qualora il relativo corrispettivo sia stato percepito nel corso del 2006.
Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più modelli RT.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
  • nella colonna 2 l’aliquota:
    • del 4% per le partecipazioni qualificate;
    • del 2% per le partecipazioni non qualificate;
  • nella colonna 3 l’imposta sostitutiva dovuta;
  • nella colonna 4, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
  • nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.

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